“E’ indispensabile adottare una norma o, più semplicemente, emanare una circolare ministeriale, per colmare il gap esistente tra la legge 104 e la 107. Attualmente infatti i docenti appartenenti alle categorie protette sono tutelati relativamente all’assegnazione delle cattedre su base provinciale ma restano irrisolti il criteri da adottare e le priorità rispetto agli ambiti territoriali. So questo punto il Miur oggi non ci ha fornito alcuna risposta”.
LEGGI LA MIA INTERROGAZIONE E LA RISPOSTA DEL MIUR -> http://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/06251&ramo=CAMERA&leg=17
“I docenti disabili o con parenti stretti disabilisono infatti tutelati dalla Legge 104, che garantisce loro l’assegnazione delle cattedre sulla base del principio di vicinanza alla residenza. All’interno del bacino degli ambiti territoriali però la scelta sulle assegnazioni è affidata alla discrezionalità dei dirigenti scolastici, ai quali non è stato ancora espressamente indicato se vi sia una priorità da considerare per i docenti che possono avvalersi della 104. Rispetto a questo vulnus, che potrebbe aprire a contenziosi, chiediamo al ministero di esprimersi il tempi rapidi”.
ECCO LA RISPOSTA DEL MIUR:
Gli Onorevoli interroganti chiedono al Ministro come si intendano salvaguardare i diritti delle categorie protette in riferimento al Piano straordinario di assunzione di cui alla legge n. 107.
Si precisa innanzitutto che le precedenze di cui agli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nelle procedure di assunzione in ruolo e di assegnazione della sede provvisoria, sono previste per la scelta della sede all’interno della provincia di iscrizione in graduatoria ad esaurimento e/o della provincia assegnata in seguito allo scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami.
Tali disposizioni, che sono riportate nell’allegato A (punti A6 e A7) alla nota n. 20299 del 10 luglio 2015, devono ritenersi applicabili anche a tutte le fasi del succitato piano straordinario di assunzioni.
Si evidenzia, altresì, che le precedenze di cui alle citate disposizioni della legge n. 104 del 1992 verranno invece riconosciute, come avviene annualmente, nell’ambito delle procedure di mobilità e alle specifiche condizioni previste dal vigente contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale scolastico di ruolo sia per quanto riguarda la mobilità ordinaria sia per quanto riguarda la mobilità annuale (assegnazioni provvisorie).