#CuraItalia: misure previste per mutui e affitti

1200x801_Depositphotos_39862835_xl-2015

AFFITTI E MUTUI, CHI È ESENTE? MUTUI, BISOGNA INOLTRARE DOMANDE ALLE BANCHE?

 

Mutui prima casa

Lo stop ai mutui riguarda le prime case, su abitazioni dal valore fino a 250 mila euro e durerà nove mesi consentendo di saltare fino a 18 mesi di rate. Possono accedere al fondo, dipendenti, collaboratori e autonomi colpiti dalla crisi. Per esser legittimati al congelamento delle rate bisogna: aver perso il lavoro (fisso o a tempo determinato); esser in cassa integrazione per oltre 30 giorni; subire la cessazione del lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia; in caso di morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%; in caso si dimostri una riduzione di fatturato superiore al 33%, per gli autonomi, nel trimestre o periodo dopo il 21 febbraio.

Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda;

È ammissibile anche il titolare del contratto di mutuo già in ritardo nel pagamento delle relative rate, purché il ritardo non superi i 90 giorni consecutivi. (Articolo 54 del Dl Cura Italia)

 

Locazioni per i negozianti

Il Decreto riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da corona virus COVID-19.

E’ possibile ricorrere a tale beneficio utilizzando il modello F24. Vale per laboratori e negozi in cui si svolge effettivamente l’attività lavorativa, ma solamente se sono stati costretti a chiudere e non vale, quindi, per chi ha proseguito nella sua attività, come per le rivendite di alimentari. Il bonus verrà erogato in maniera automatica alla prima scadenza fiscale: si tratterà di un credito d’imposta spendibile in compensazione. (Articolo 65 del Dl Cura Italia)

 

A questa agevolazione si somma il credito di imposta, stabilito nella Legge Finanziaria del 2018: del 21% sulle locazioni con Cedolare Secca e del 20% su le altre tipologie di locazione per esercenti.

I MUTUI SONO BLOCCATI PER TUTTI O SOLO PER LA PRIMA CASA?

La sospensione è anche per le MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE. Per chi paga un mutuo o un prestito bancario c’è la possibilità di sospendere i versamenti fino al 30 settembre, attraverso l’adesione al Fondo mutui prima casa. Per accedere bisogna presentare la domanda alla banca o all’intermediario finanziario che ha erogato il credito, procedure che si possono svolgere anche online.  La domanda deve essere corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Per le aziende dei settori più colpiti, inoltre, è prevista la sospensione dei versamenti di contributi e ritenute per i lavoratori dipendenti. Ancora, vengono sospesi i pagamenti delle cartelle fiscali dall’8 marzo al 31 maggio: in questo caso slitta il pagamento, senza bisogno di particolari adempimenti.

Quali altre sospensioni nei pagamenti sono previste per le piccole e medie imprese?

Il decreto legge ‘Cura Italia’ prevede una sospensione per le micro (le cc.dd. partite IVA), piccole e medie imprese (PMI), i professionisti e le ditte individuali, i quali beneficiano complessivamente di una moratoria su un volume complessivo di prestiti stimato in circa 220 miliardi di euro. Vengono congelate fino al 30 settembre linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza. Ecco nel dettaglio le disposizioni previste dall’articolo in questione.

 

          In cosa consistono le sospensioni per le piccole e medie imprese?

Le misure, per sostenere le attività̀ imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19, hanno per oggetto:

-La possibilità̀ di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall’intermediario finanziario non possono revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020;
– La proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;

– La sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. E’ facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale.

 

Quali sono le imprese e i soggetti che possono accedere alle moratorie?

Le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Come già anticipato il 17 marzo scorso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

Quali sono i requisiti che deve avere l’impresa per ottenere la proroga dei finanziamenti?

L’impresa, al momento dell’inoltro della comunicazione, deve essere in bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

Dato che l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, anche le misure previste nel Decreto legge “Cura Italia” non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell’accezione utilizzata della Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.

 

Quali sono le modalità̀ e i soggetti a cui presentare la comunicazione?

Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria, se ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal Decreto legge “Cura Italia”.

Le comunicazioni possono essere presentate dalle imprese dall’entrata in vigore del Decreto legge “Cura Italia”, cioè dal 17 marzo 2020.

La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.
E’ opportuno che l’impresa comunque contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel Decreto legge “Cura Italia” sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI. Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall’apposito accordo tra l’Abi e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso.

– Nella comunicazione l’impresa deve tra l’altro autodichiarare:

• il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;

• “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
• di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;

• di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.
Se il finanziamento è assistito da una garanzia pubblica?

Nel caso in cui il finanziamento è assistito da agevolazioni pubbliche la banca o l’intermediario finanziario trascorsi 15 gg dalla comunicazione all’ente agevolatore può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.

  Cosa sono gli elementi accessori al contratto a cui si fa riferimento nella norma?

Per elementi accessori si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra questi, in particolare, garanzie e assicurazione; questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario.
Anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti, permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità.

Questo articolo ha 11 commenti.

  1. Avatar
    Assunta Minichini

    Sono in cassa integrazione e mio marito è disoccupato
    Paga un affitto di €300 (almeno così ” risulta” sul contratto)
    Ho un prestito in Banca di €430
    Percepivo gli assegni familiari per i miei due bambini di 9 e 13 anni e mio marito
    Ho diritto a bloccare affitto e prestito ?
    Cordiali Saluti
    Vi ringrazio anticipatamente

Lascia un commento