#CuraItalia: modalità di sospensione dei versamenti

 

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• SONO SOSPESI I TERMINI PER I VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI?
E’ previsto che tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dalle ritenute comunali e regionali saranno sospesi per tutti i contribuenti fino al 31 maggio 2020. Gli adempimenti previsti in questo lasso di tempo dovranno poi essere effettuati, senza sanzioni, dal 1 al 30 giugno 2020.

E per le partite IVA, esercenti attività di impresa, arte o professione cosa è previsto?
Per i titolari di partita Iva di minori dimensioni, ovvero sotto i 2 milioni di fatturato, e nello specifico per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi non superiori a 2 milioni di euro, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
• relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
• relativi all’imposta sul valore aggiunto;
• relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

E per i lavoratori autonomi e gli agenti di commercio?
I soggetti passivi di ritenute su redditi da lavoro autonomo e su provvigioni (queste ultime inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari) con ricavi o compensi non superiori ai 400 mila euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso, non dovranno subire ritenute di alcun tipo. La misura si applica sui redditi percepiti entro il 31 marzo 2020. I contribuenti interessati sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione, dalla quale risulta che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in esame, provvedendo a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

TUTTO QUANDO SU ELENCATO È PREVISTO DAL DECRETO LEGGE “CURA ITALIA” DI MARZO, ALTRE AIUTI ECONOMICI SARANNO PRESENTATI CON IL PROSSIMO DECRETO, PREVISTO PER IL MESE DI APRILE, E CON ALTRE DISPOSIZIONI GOVERNATIVE CHE SEGUIRANNO.

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