Al Ministro dell’Istruzione
Per sapere, premesso che:
il 23 febbraio 2016 Il MIUR indice un concorso pubblico per titoli ed esami per complessivi 63.211 posti di docente per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado, riservandolo ai possessori dell’abilitazione, oltre che al titolo di studio necessario per l’accesso al Concorso;
numerosi laureati non abilitati decidono di ricorrere in giudizio per chiedere di misurarsi nelle prove concorsuali;
con ricorso innanzi al TAR Lazio n° 4518/2016, vengono impugnati i decreti ministeriali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 febbraio 2016 nn. 105, 106 e 107, nella parte in cui non ammettono a parteciparvi i ricorrenti nella loro qualità di insegnanti laureati non abilitati;
il 22 aprile 2016, con Decreto Monocratico n 2012/2016, il TAR respinge l’Istanza cautelare e non ammette i ricorrenti a partecipare con riserva alle prove scritte;
il 24 maggio 2016, avverso all’ordinanza cautelare di cui sopra, i ricorrenti presentano ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato;
il 5 ottobre 2016 il Consiglio di Stato con ordinanza n° 4419/2016 accoglie l’Istanza cautelare e per l’effetto dispone la partecipazione alla procedura concorsuale, intimando il Ministero dell’Istruzione a predisporre delle prove suppletive;
si svolgono le prove suppletive in tutte le regioni interessate dal ricorso. Vengono riconvocate le Commissioni esaminatrici del 2016 e predisposte nuove prove: scritta e orale e per alcune classi di concorso anche una prova pratica;
il 1° settembre 2019 tutti i docenti in turno di nomina prendono servizio stipulando un contratto di lavoro a tempo indeterminato: molti di loro cambiano radicalmente vita, lasciano un precedente e altrettanto sicuro lavoro, chiudono la propria attività, rinunciano a supplenze annuali, forti e fiduciosi in una pronuncia definitiva coerente e in linea con le precedenti pronunce;
il 13 novembre 2019 con sentenza n. 7789/2019, il Consiglio di Stato ribalta il giudizio positivo della sentenza del TAR;
la legge del 20 dicembre 2019, n. 159, all’articolo 1, prevede l’avvio di un concorso straordinario e un concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Al riguardo, si dispone che la procedura di concorso preveda << l’abilitazione all’esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in ruolo, all’atto della conferma in ruolo.>> che quindi non è più richiesto come requisito;
i partecipanti che hanno superato le prove suppletive del concorso dell’anno 2016, sono stati ammessi alla partecipazione con lo scopo di valutare e accertare le proprie conoscenze disciplinari e didattiche, così come avvenuto per tutti coloro che, in possesso di abilitazione, hanno partecipato alla prova concorsuale indetta il 23 febbraio del medesimo anno;
coloro i quali hanno superato le prove suppletive, appositamente predisposte dal Ministero dell’Istruzione, hanno quindi dimostrato di essere in possesso delle conoscenze necessarie per poter intraprendere il proprio percorso di insegnamento-:
quali azioni il Ministro interrogato intende mettere in atto, anche con nuove norme, affinché vengano individuati percorsi e riconoscimenti dedicati ai docenti laureati che hanno superato con successo le prove suppletive del concorso 2016, al fine di garantire il giusto riconoscimento del merito e la valorizzazione della qualità dell’insegnamento.
Io sono un ata nella mia scuola lavorava un EXLSU svolgeva il suo lavoro con tanto amore oltretutto era disponibile ha fare cose che nn competevano a tanti incomi dal primo marzo l’ho hanno assunto con 18 ore nn credo che sia giusto che ha lavorato sempre nelle scuole statali dal 1995 pertanto prendete in mano urgentissima questa situazione sto scrivendo dalla Calabria grazie mille
iniziativa giustissima