#coronavirus: ecco i cambiamenti previsti con il nuovo decreto

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Con il Decreto del Presidente del Consiglio del 26 aprile 2020 sì da il via alla cosiddetta fase 2, entra in vigore il 4 maggio e avrà validità fino al 17 maggio, fatta eccezione per alcune disposizioni che sono già entrate in vigore il 27 aprile. 

Cosa prevede il decreto per gli spostamenti dentro e fuori la Regione?

Continuano ad essere consentiti gli spostamenti, anche tra Comuni, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza ovvero per motivi di salute. La novità è che si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie. Servirà comunque sempre l’autocertificazione (il modulo nuovo sarà presto disponibile sul sito https://www.interno.gov.it/it).

In ogni caso, è vietato trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 

Cosa si intende per congiunto?

Nel Decreto si parla di congiunti e il Governo ha chiarito in via ufficiosa che per congiunti si intendono “parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili”. E dunque, dal 4 maggio si potrà andare a visitare non solo genitori, figli, nonni, nipoti e consanguinei o persone a cui si è legati giuridicamente ma qualsiasi persona alla quale si sia legati da una relazione affettiva stabile.
A questo proposito il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiarisce: “Lo preciseremo nelle faq, ma non significa che si può andare a casa di amici, a fare delle feste. Si andranno a trovare persone con cui ci sono rapporti di parentela o stabili relazioni affettive”.

Cosa è previsto per le seconde case?

Se le seconde case sono in altra Regione rispetto a quella di residenza, non si potrà uscire dalla propria regione, e dunque non è consentito raggiungere le seconde case che si trovano in altra regione.

Non è specificato in questo Decreto, quindi resta il divieto (del precedente Decreto) di raggiungere le seconde case anche all’interno della stessa regione. Si attendono per questo chiarimenti del Governo tramite FAQ.

Si potrà andare nei parchi pubblici? 

Vengono riaperti parchi, ville e giardini, sempre con divieto di assembramento, mentre le aree gioco per i bambini restano chiuse. Ogni Comune, quindi il sindaco, dovrà autorizzare le aperture, regolamentare l’ingresso, contingentato questi spazi e laddove non sarà possibile dovrà mantenerli chiusi

Per le attività motorie e sportive?

Per quel che riguarda l’attività motoria e sportiva, dal 4 maggio 2020 può ripartire l’attività motoria individuale (camminare, da soli o con i conviventi/figli) anche distante da casa ma mantenendo le distanze di 1 metro. Dal 4 maggio 2020 via libera anche ad allenamenti dei professionisti per le discipline individuali. Per gli sport di squadra si deve  attendere il 18 maggio.

E’ possibile svolgere attività sportiva anche allontanandosi da casa, con l’obbligo però di rispettare le distanze tra le persone di almeno 2 metri. 

Cosa dice il decreto sulle scuole?

Per quanto riguarda le scuole, non ci sono novità, se non la conferma delle misure tuttora vigenti. Quindi:

  • continua la sospensione delle attività didattiche
  • sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza
  • sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
  • dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

Dove è obbligatorio indossare le mascherine e dove no?

Nel Decreto del 26 aprile, in vigore dal 4 maggio, è specificato che si deve usare la mascherina in “luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi pubblici e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza”.

Per luoghi chiusi accessibili al pubblico si intende, nell’interpretazione corrente, gli esercizi commerciali, gli uffici pubblici, i locali dove è consentito l’accesso al pubblico mentre per i luoghi di lavoro, che siamo aziende o uffici, l’uso della mascherina è normato dai protocolli di sicurezza aziendali. In ambienti dove sono garantite le distanze di sicurezza tra le postazioni non è previsto l’uso obbligatorio della mascherina.

Non sono obbligati all’uso delle mascherine i  bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.

Tipologia di mascherine consentita: mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Per lo Smart working, ferie e congedi?

datori di lavoro privati possono continuare ad applicare il lavoro agile a ogni rapporto subordinato. Si raccomanda ancora, anche nel pubblico, di promuovere la fruizione di periodi di congedo ordinario e ferie. Per le attività professionali si raccomanda sempre il ricorso allo smart working ove possibile e l’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio. Nonché «l’adozione di strumenti di protezione individuale» laddove non si possa rispettare la distanza di un metro.

Per i ristoranti e bar chiusi?

Le attività commerciali al dettaglio diverse da quelle già autorizzate (che sono generi alimentari, igiene della persona, edicole, farmacie e parafarmacie, tabaccai, librerie, negozi di vestiti per bambini e neonati) restano sospese (fino al 18 maggio 2020), così come i mercati. Ovunque va rispettata la distanza di un metro. E’ consentita però la ristorazione da asporto, con l’obbligo di rimanere a distanza di un metro, di non consumare i prodotti nei locali e di non sostare nelle immediate vicinanze degli esercizi.

Riparte l’edilizia ed altre attività produttive?

Dal 4 maggio 2020, ripartono tutti i cantieri edili privati, la manifattura, il commercio all’ingrosso: per questi, dal 27 aprile è possibile preparare gli ambienti di lavoro per sanificazioni e altre attività.

Il riepilogo degli step di riapertura

  • lunedì 27 aprile 2020: ripartono le attività produttive e industriali prevalentemente votate all’export e i cantieri per carceri, scuole, presidi sanitari, case popolari e per la difesa dal dissesto idrogeologico;
  • lunedì 4 maggio 2020:
    • via libera per tutti i cantieri edili, insieme alle industrie del tessile e della moda;
    • possibilità di spostarsi per recarsi dai propri parenti/familiari (ma no assembramenti);
    • ammesso lo sport all’aperto anche lontano dalla propria abitazione e ci si potrà allenare da soli oppure a due metri di distanza dagli altri;
  • lunedì 18 maggio 2020:
    • riapertura dei negozi di vendita al dettaglio (abbigliamento, calzature e tutti i negozi che finora sono rimasti chiusi), sia pur con le restrizioni dovute al distanziamento e ai dispositivi di protezione;
  • lunedì 1 giugno 2020: riapertura di bar (distanza di un metro dal bancone) e ristoranti (due metri tra un tavolo e l’altro), con mascherine e guanti per i camerieri.

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