In attesa che l’assegno Unico universale diventi effettivo, le famiglie del Paese potranno avere già un contributo con l’assegno “ponte”, destinato a chi non percepisce altri assegni al nucleo familiare, ossia autonomi e disoccupati. Parliamo quasi di 2 milioni di famiglie che fino a ieri non percepivano sostegni.
L’importo mensile dell’Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:
- una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
- una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.
Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.
Il nucleo beneficiario dovrà avere i seguenti requisiti:
- Il nucleo richiedente deve avere isee inferiore a 50 mila euro annui e deve avere i seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
- essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
- essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
L’assegno viene corrisposto per ciascun figlio in base al numero dei figli e alla condizione attestata dall’ISEE.
Per ciascun figlio con disabilità l’importo è maggiorato di 50 euro.
Le domande possono essere inoltrate entro il 31 dicembre 2021 all’Inps o ai patronati.
L’assegno è compatibile con il reddito di cittadinanza e con altre misure di sostegno a favore dei figli a carico erogati da regioni, comuni e province. L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato.