Al Direttore Generale dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
Oggetto: Procedura di “Recupero partite pregresse ante 2012” avviata dalla G.O.R.I. s.p.a. in Campania
Gentile Direttore,
a seguito di centinaia di richieste di cittadini del territorio dell’A.T.O. 3 Campania, Le sottopongo talune osservazioni in ordine alla procedura in oggetto indicata in merito alle quali chiedo un intervento dell’Autorità da Lei rappresentata, per quanto di sua competenza.
Come Le è noto, la G.O.R.I. s.p.a. – soggetto gestore individuato dall’Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano per la gestione del Servizio Idrico Integrato in virtù di convenzione trentennale avente decorrenza a far data dal 01.10.2002 – ha dato corso ad una procedura di “Recupero partite pregresse ante 2012” quantificate, per ciascun utente, in virtù della Delibera n. 43 del 30 giugno 2014 del Commissario Straordinario dell’Ente d’Ambito che sarebbe stata emessa, secondo quanto riportato espressamente nel foglio illustrativo della richiesta creditizia, “ai sensi dell’articolo 31 della Delibera n.643/2013/R/IDR dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico”.
Ora, rilevando preliminarmente che non esiste alcun art. 31 della predetta Delibera n.643/2013/R/IDR che si compone di soli 9 articoli, è risultata del tutto inapplicata la procedura preliminare effettivamente prevista dall’art. 31 dell’allegato A della predetta Delibera che prevede espressamente: a) gli EVENTUALI conguagli non devono essere già stati inclusi ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie; b) i conguagli devono essere espressi in UNITA’ DI CONSUMO (cioè metri cubi) e proporzionali al consumo annuo di ciascun utente; c) i conguagli devono essere EVIDENZIATI in bolletta SEPARATAMENTE rispetto alle tariffe approvate per l’anno in corso; d) E’ FATTO OBBLIGO DI ESPLICITARE IL PERIODO DI RIFERIMENTO DEI CONGUAGLI.
Tutta detta procedura di determinazione del credito è stata integralmente inapplicata dalla società concessionaria, tanto che la richiesta formulata appare palesemente illegittima.
Inoltre, a quanto è dato sapere, con la Deliberazione del 31 luglio 2014 n. 380/2014/S/IDR l’Autorità da Lei rappresentata, anche a seguito di verifiche ispettive effettuate dalla Guardia di Finanza avvenute nello scorso mese di aprile, ha avviato un procedimento nei confronti di G.O.R.I. S.p.A. per accertare la violazione delle disposizioni in materia di servizio idrico integrato per l’adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell’art. 2, comma 20, lettere c) e d) legge 481/95 in quanto dall’analisi della documentazione acquisita è emerso che Gori potrebbe aver commesso alcune violazioni, consistenti nel difetto di veridicità dei dati e di raccordo tra i valori desumibili dalla documentazione contabile e i valori riportati nella modulistica trasmessa.
Alla luce delle considerazioni che precedono appare del tutto legittimo formulare talune specifiche istanze a Codesta Spett.le Autorità ed in particolare si chiede quanto segue:
di esprimere parere in ordine alla legittimità della procedura con la quale è stato avviato il “Recupero partite pregresse ante 2012” da parte della G.O.R.I. s.p.a. con precipuo riferimento alle omissioni della procedura preliminare prevista dall’art. 31 dell’allegato A Delibera n.643/2013/R/IDR di Codesta Autorità;
di chiarire con quali modalità l’Autorità abbia verificato (o intenda verificare) la correttezza dell’espletamento delle procedure di determinazione e quantificazione degli importi richiesti;
di rendere noto l’esito del procedimento avviato nei confronti di G.O.R.I. S.p.A. per accertare la violazione delle disposizioni in materia di servizio idrico integrato.
In attesa di una sua tempestiva risposta Le porgiamo i nostri cordiali saluti
On. Luigi Gallo, Palazzo Marini, 3 – 00187 ROMA
P.S. per il reclamo scarica qui=>http://galloluigi.wordpress.com/download/