#CuraItalia: Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

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COS’È IL FONDO DI GARANZIA PMI?

Con il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, l’Unione europea e lo Stato Italiano affiancano le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie. La garanzia pubblica, in pratica, sostituisce le costose garanzie normalmente richieste per ottenere un finanziamento.

La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero dello sviluppo economico, finanziata anche con risorse europee, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore di imprese e professionisti. Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente. Tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti. Ma sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.

 Quali sono soggetti che è possibile garantire grazie al Fondo?

Possono essere garantite le imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI) iscritte al Registro delle Imprese e i professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte all’apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico.

L’impresa e il professionista devono essere valutati in grado di rimborsare il finanziamento garantito. Devono perciò essere considerati economicamente e finanziariamente sani sulla base di appositi modelli di valutazione che utilizzano i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi. Le start up sono invece valutate sulla base di piani previsionali.

            

 Quali sono i requisiti per accede?

L’ammissibilità al fondo e la consistenza della garanzia varia a seconda della classe di merito in cui il soggetto richiedente rientra. I criteri di ammissibilità si basano, quindi, su un modello di rating. Per visionare Il modello di rating, (con le relative tabelle di merito), la valutazione delle start up, le operazioni senza valutazione del merito di credito, si rimanda al link riportato di seguito:

https://www.fondidigaranzia.it/servizi-online-per-le-imprese/modelli-di-valutazione/

Come si presentala la domanda?

  1. L’impresa o il professionista non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo.
    Deve rivolgersi a una banca per richiedere il finanziamento e, contestualmente, richiedere che sul finanziamento sia acquisita la garanzia diretta. Sarà la banca stessa ad occuparsi della domanda.
  2. In alternativa, ci si può rivolgere a un Confidi che garantisce l’operazione in prima istanza e richiede la controgaranzia al Fondo.
    Tutte le banche sono abilitate a presentare le domande mentre occorre rivolgersi ad un confidi accreditato.

Come è stato modificato il Fondo di Garanzia con il DL Cura Italia?

Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto, modificando le disposizioni del Fondo si applicano le seguenti nuove misure:

– la garanzia è concessa a titolo gratuito;

– l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro;

– per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;

–   sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché́ il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

–   le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l’operatività̀ possono assicurare il loro apporto ai fini dell’innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell’80 percento in garanzia diretta e del 90 percento in riassicurazione;

–   per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;

–  la gratuità della garanzia del Fondo, sospendendo l’obbligo di versamento delle commissioni per l’accesso al Fondo, ove previste. Dette commissioni vengono, infatti, tradizionalmente ribaltate dal soggetto finanziatore sul beneficiario e la loro eliminazione, pertanto, si traduce in un minor costo del credito per l’impresa;

–  per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

– sono ammissibili alla garanzia del fondo con copertura all’ 80% in garanzia diretta e al 90 % in  riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività̀ di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività̀ d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata. In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione.

Gli operatori di microcredito, in possesso del requisito di micro piccola media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell’80 per cento dell’ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata. In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione.    (Articolo 49 del Dl Cura Italia)

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